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Normativa |
Fino al 2002 la produzione della calce sul nostro territorio è stata regolata da una normativa nazionale, emanata atterverso alcuni decreti legge.
Successivamente, con l'avvento delle regole comunitarie anche per le calci è stata recepita una nuova normativa europea, che ha reso tra l'altro,
obbligatoria la marcatura CE per la calce da costruzione.
Le calci prive di tale dichiarazione di conformità non possono essere commercializzate e quelle in circolazione devono essere ritirate dal mercato. |
UNI EN 459-1:2002 Calci da Costruzione Calce da Costruzione |
Nel 2001, la Commissione dell'Unione Europea ha pubblicato una serie di norme in materia di "Calci da costruzione", elaborate dal CEN/TC 51.
Queste norme sono state recepite in ambito nazionale, attraverso l’UNI, e sono divise in tre parti.
UNI EN 459-1:2002 Calci da costruzione.
Definizioni, specifiche e criteri di conformità.
La norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 459-1 (edizione ottobre 2001) e tiene conto dell'errata corrige di luglio 2002 (AC:2002). Fornisce una definizione generale dei diversi tipi di calci da costruzione e della loro classificazione. Fornisce, inoltre, i requisiti relativi alle loro proprietà chimiche e fisiche che dipendono dal tipo di calce da costruzione e specifica i criteri di conformità.
UNI EN 459-2:2002 Calci da costruzione. Metodi di prova.
La norma descrive i metodi di prova per tutte le calci da costruzione trattate nella UNI EN 459- 1:2001. La norma, descrive i metodi di prova di riferimento e, in alcuni casi, i metodi di prova alternativi
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UNI EN 459-3:2002 Calci da costruzione.
Valutazione della conformità La norma specifica lo schema per la valutazione della conformità delle calci da costruzione rispetto alla corrispondente norma di prodotto UNI EN 459-1, inclusa la dichiarazione di conformità da parte del produttore.
La norma fornisce le regole tecniche per il controllo produzione di fabbrica da parte del produttore, incluse le prove di autocontrollo sui campioni.
Le norme appena citate si applicano alle calci da costruzione utilizzate come legante per la preparazione della malta in muratura, rivestimenti interni ed esterni, così come la fabbricazione di altri prodotti per l'edilizia. In caso di applicazioni speciali (ad esempio, ingegneria civile) sono necessari requisiti aggiuntivi.
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Schema delle tipologie di calce, in accordo con la norma UNI-EN 459-1 |
Decreti Legge e Decreti Ministeriali
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Indipendentemente dalla normativa europea, per le calci da costruzione, in Italia sono in vigore le seguenti leggi:
- R.D. del 16 novembre 1939, n. 2231: Norme per l'accettazione delle calci.
- Legge 26 maggio 1965, n. 595: Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici.
- Decreto Ministeriale 31 agosto 1972: Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomeranti cementizi e delle calci idrauliche.
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RD n. 2231 del 16 novembre 1939
L'impiego della calce aerea è regolato dal Regio Decreto n. 2231 del 16 novembre 1939 (Gazz. Uff. n. 92 del 18 aprile 1940) che considera i seguenti tipi di calce:
a) calce grassa in zolle, cioè calce viva in pezzi, con contenuto di ossidi di calcio e magnesio non inferiore al 94% e resa in grassello non inferiore a 2,5;
b) calce magra in zolle o calce viva contenente meno del 94% di ossidi di calcio e magnesio e resa in grassello non inferiore a 1,5;
c) calce idrata in polvere, ottenuta dallo spegnimento dei tipi suddetti di calce viva che si distinguea sua volta in:
— fiore di calce, a contenuto minimo di idrossidi calcio e magnesio > 91%;
— calce idrata da costruzione, a contenuto minimo di idrossidi di Ca e Mg> 82%. |
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